Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 10 capo 4 - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, Sanzioni
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Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 10 capo 4 - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, Sanzioni

Capo IV Sanzioni


Art. 282.Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
    a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.

Art. 283.Sanzioni a carico dei preposti

1. Il preposto e’ punito nei limiti dell’attività alla quale e’ tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
    a) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

Art. 284.Sanzioni a carico del medico competente

1. Il medico competente e’ punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.

Art. 285.Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
    a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
    b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell’articolo 277, comma 1.

Art. 286.Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro.

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