Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi: Decreto Legislativo 30 giugno 20
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Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi: Decreto Legislativo 30 giugno 20

Il provvedimento del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 27 – che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 ed entrerà in vigore dal prossimo 28 luglio - dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 riguardante la riforma della Pubblica amministrazione.

Le nuove norme interessano il settore edilizio e dell’abitazione in relazione agli interventi soggetti alle procedure della conferenza di servizi e al rilascio del permesso di costruire.

In particolare, si sottolineano le seguenti novità.

Il decreto riordina la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Esso interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.

I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100  giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.

Il provvedimento conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria), prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:

a) conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: che si caratterizza per l’assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;

b) conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato), con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.

Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:

  1. perentorietà del termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le  proprie determinazioni che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali ecc. salvo che disposizioni di legge non prevedano un termine diverso), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
  2. rafforzamento del principio che qualora le amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine ovvero esprimano un dissenso non motivato, il silenzio equivale ad assenso. Nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea viene precisato che si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;
  3. partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;
  4. limitazione alle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di procedere in via di autotutela. In caso di annullamento ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/90 sopra citata, le amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti previa indizione di una nuova conferenza di servizi. In caso, invece, di revoca ai sensi dell’articolo 21 quinquies della medesima legge 241/90, potranno sollecitare l’amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi;
  5. previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico ecc). Il procedimento è ora denominato di “opposizione” e prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l’onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L’opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell’intesa;
  6. in caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza regionale, si prevede l’integrazione dei procedimenti attraverso l’indizione da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA di un’unica conferenza decisoria. Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.

Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.

Il provvedimento apporta alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi.

Nello specifico, si prevede che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di “ulteriori atti di assenso”, è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Come noto, il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l’indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non avesse acquisito i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni.

Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni, come peraltro previsto dall’art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata poiché espressamente previsto. Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni.

Per quanto riguarda la SCIA e CIL o CILA, il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene pertanto che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa della Cooperativa o del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l’acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi.

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