Il provvedimento del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 27 – che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 ed entrerà in vigore dal prossimo 28 luglio - dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 riguardante la riforma della Pubblica amministrazione.
Le nuove norme interessano il settore edilizio e dell’abitazione in relazione agli interventi soggetti alle procedure della conferenza di servizi e al rilascio del permesso di costruire.
In particolare, si sottolineano le seguenti novità.
Il decreto riordina la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Esso interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.
I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100 giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
Il provvedimento conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria), prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:
a) conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: che si caratterizza per l’assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;
b) conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato), con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.
Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.
Il provvedimento apporta alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi.
Nello specifico, si prevede che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di “ulteriori atti di assenso”, è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Come noto, il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l’indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non avesse acquisito i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni.
Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni, come peraltro previsto dall’art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata poiché espressamente previsto. Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni.
Per quanto riguarda la SCIA e CIL o CILA, il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene pertanto che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa della Cooperativa o del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l’acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi.