L’art. 71 quater disp. att. c.c. dispone al terzo comma che al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice civile cioè maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, fermo il quorum costitutivo formato da tanti condomini che rappresentino:
Ciò avviene sia in caso in cui il giudizio sia deliberato dall’assemblea (condominio attore) sia nel caso in cui il condominio debba resistere ad una domanda (condominio convenuto).
In entrambi i casi sarà necessario nominare anche l’avvocato che dovrà assistere l’amministratore, giusto quanto disposto dall’art. 5 n. 1 bis e dall’art. 8 del d.lgs 28/2010.