Cooperative di Abitanti: Regime fiscale per la cessione delle aree comprese nei PEEP
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Cooperative di Abitanti: Regime fiscale per la cessione delle aree comprese nei PEEP

Si fa riferimento alla Circolare n. 2 del 20 gennaio 2016, prot. n. 430 riguardante la legge di stabilità 2016, per informare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 87/E del 4 ottobre 2016, ha chiarito che si applica l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale all’acquisto, a titolo oneroso, da parte del Comune di aree comprese in Piani di edilizia economica e popolare (PEEP) e alla successiva cessione delle stesse a favore dell’attuatore, come le Cooperative edilizie di abitazione.

Come noto, l’art.1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) aveva stabilito che l’articolo 32, secondo somma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Pertanto, con la Risoluzione ministeriale in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente l’esatta portata della norma di interpretazione autentica nel senso auspicato.

Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Amministrazione riguarda l’attuazione di un Piano di edilizia economica e popolare (PEEP), tramite sottoscrizione di una convenzione che prevede la cessione a titolo oneroso, a favore del Comune, di aree di proprietà di privati, e il successivo trasferimento, sempre a titolo oneroso, delle medesime aree dal Comune al soggetto attuatore del Piano.

Nella sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che era stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e poi ripristinato con effetto dal 12 novembre 2014 dall’art. 20, comma 4-ter del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n.164/2014.

Consegue che il beneficio continua a trovare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (Titolo III della legge 865/1971), a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso.

In definitiva, entrambi gli atti di trasferimento, sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore come le Cooperative edilizie di abitazione, godono dell’applicazione del registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

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