Sentenza: Corte D’appello Di Palermo 27 Gennaio 2021, N. 106
Se il rendiconto evidenzia solo un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell’organo collegiale in relaziona a poste passive specificamente indicate.