Sentenza: Cassazione 20 Aprile 2021, N 10371
Le opere, come il "cappotto termico" sovrapposto sui muri esterni dell’edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici e vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall’intera collettività condominiale (art. 1117 c.c., n. 3), inclusi i proprietari dei locali terranei, e non sono perciò riconducibili fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa.
Tali interventi non possono qualificarsi come "innovazione gravosa e/o voluttuaria", ai sensi dell’art. 1121 c.c., i quanto i lavori di coibentazione eseguiti permettono un risparmio energetico che compensa l’investimento iniziale e producono anche un costo parzialmente detraibile fiscalmente.