Sentenza: Tribunale Di Roma 16 Marzo 2021, N. 4628
Ove il rendiconto non contenga una specifica distinzione di voci non inficia la validità della delibera, atteso che la questione della esatta ripartizione delle singole voci attiene ai soli rapporti interni tra i soggetti interessati e non riguarda il condominio. L’art. 67, comma ottavo, disp. att. c.c., afferma che nudo proprietario ed usufruttuario rispondono in solido per gli oneri condominiali.