Riparto spese lastrico
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Riparto spese lastrico

Sentenza: Tribunale Di Roma 16 Marzo 2021, N. 4668

Le spese relative alle porzioni del terrazzo non interessate dal manufatto condonato sono ripartite sulla base dei criteri di cui all’art. 1126 c.c. avendo tale disposizione previsto che nel caso in cui l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico menre gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

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