Sentenza: Tribunale Forlì 18 Novembre 2020, N. 941
Questi muri, in quanto parti essenziali per l’esistenza del fabbricato, essendo destinati a sorreggere l’edificio, appartengono in proprietà comune a tutti i partecipanti al condominio, con la conseguenza che alle spese per la conservazione dei muri maestri (che delimitano le chiostrine) devono concorrere tutti i partecipanti, compresi i proprietari dei negozi siti a piano terra, ancorché essi non siano proprietari delle chiostrine.