Sentenza: Cassazione 16 Febbraio 2021, N. 4024
I singoli condomini non possono sottarsi all’obbligo, di carattere negoziale, derivante dalle disposizioni del regolamento. Irrilevante invocare il diritto spettante ai condomini di collocare sulle cose comuni gli impianti che possano considerarsi indispensabili per l’abitabilità o comunque per trarne una utilità aggiuntiva e più intensa.