Sentenza: Cassazione 15 Febbraio 2021, N. 3847
La mancata partecipazione all’assemblea non priva il condomino, per gli articoli 1135 e 1137 del codice civile, del potere di impugnazione che hanno i condomini presenti ma dissenzienti così come i condomini assenti. L’impugnazione però deve riguardare non ragioni di merito, ma solo di legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti già adottati dalla maggioranza.