Sentenza: Cassazione 02 Febbraio 2021, N. 2316
La canna fumaria passante attraverso una proprietà individuale, costituisce opera stabilmente posta a servizio di una diversa proprietà e quindi non può essere rimossa dal proprietario del fondo servente, a meno che costui dimostri con certezza che l’utilitas che detto manufatto era destinato ad assicurare al fondo dominante sia venuta meno, o in base a fatto naturale, o per intervenuta estinzione del diritto di servitù, ovvero per volontà del titolare del fondo dominante.