Sono agevolabili:
a) gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali1, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
b) gli stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida” (detrazione fiscale del 75%);
c) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
d) gli stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due o più classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).