Sentenza: Cassazione 23 Dicembre 2020, N. 29465
Per valutare la sussistenza della respoanbilità:
- il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente;
- l’imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa;
- l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col tempo (nevicate protrattesi per diversi giorni);
- il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato.