Sentenza: Cassazione 31 ottobtre 2014, n. 23163
Tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può aver luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, vanno compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.