Sentenza: Cassazione 20 ottobre 2020, n. 22860
L’art. 2 del contratto, vieta al conduttore di "compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile", mentre l’art. 1587 c.c. "il conduttore deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa".