Sentenza: Cassazione 29 febbraio 2020, n. 20540
L’art. 843 del codice civile, rubricato “Accesso al fondo”, dispone che: Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.