La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 19982 del 23 settembre 2020, ha affermato che, in materia previdenziale, il verbale redatto dagli ispettori dell’INPS, circa la natura subordinata dell’attività lavorativa svolta, è attendibile fino a prova contraria.
La Suprema Corte, infatti, ritiene che le dichiarazioni espresse dai lavoratori nell’immediatezza sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa siano coperte da fede privilegiata pertanto, hanno valenza probatoria fino a prova contraria, anche se in contrasto con quelle rese in giudizio.