Sentenza: Cassazione 31 agosto 2020, n. 18126
La disposizione dell’art. 1105 c.c., comma 3, che stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea.