Sentenza: Tribunale di Roma 02 marzo 2020, n. 4459
L’amministratore ha diritto al compenso per l’attività svolta nell’espletamento del suo mandato ed è sufficiente che egli provi di aver svolto l’incarico conferitogli (fatto di per sé costitutivo del diritto), deducendo, per altro, di non avere ricevuto i compensi concordati, mentre sarà onere del condominio (ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.) fornire la prova dell’avvenuto adempimento (fatto, a propria volta, di per sé, estintivo della correlativa obbligazione).