Accesso ai documenti: diritto del condomino - obbligo dell’amministratore
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Accesso ai documenti: diritto del condomino - obbligo dell’amministratore

Sentenza: Cassazione 28 luglio 2020, n. 15996

L’art. 1129 c.c., comma 2, introdotto con la L. n. 220 del 2012, prevede espressamente che l’amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, possa prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata. Del pari, l’art. 1130 bis c.c., in tema di rendiconto, faculta i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa. E’ tuttavia meritevole tuttora di conferma l’interpretazione di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all’amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c..

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