Sentenza: Cassazione 23 luglio 2020, n. 15695
L’art. 1122 c.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 obbliga il condomino che esegua opere su parti di proprietà o di uso individuale a dare preventiva notizia "in ogni caso" all’amministratore, perchè ne riferisca in assemblea, notizia volta a che l’amministratore possa determinarsi, nel caso, a sperimentare un’azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino.