Ulteriori misure sul trattamento della c.i.g. e del reddito di emergenza
Property Management Italia | Condominium Administration Company | Property Consultants Italy

Ulteriori misure sul trattamento della c.i.g. e del reddito di emergenza

È stato pubblicato in G.U. n. 151 del 16 giugno 2020, il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 che recita "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro".
In particolare, il DL n. 52/2020 prevede, in deroga alla normativa vigente, che:
· i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di trattamento di integrazione salariale (ordinario, straordinario o in deroga) precedentemente concesso - fino alla durata massima di 14 settimane - possano utilizzare subito le ulteriori 4 settimane introdotte dal DL n. 34/2020, senza dover attendere il 1° settembre 2020 (resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti);
· a prescindere dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano per errore presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accoglimento, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;
· sono prorogati al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del DL n. 34/2020 (emersione di rapporti irregolari);
· sono prorogati al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
Il suddetto Decreto entrerà  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Amministrazioni Regionali