Chiarimenti dell’INPS sulla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
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Chiarimenti dell’INPS sulla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

L’INPS con il  Messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020, ha  chiarito  in merito alla sospensione, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pensioni e assegni di quiescenza (art. 152 del DL n. 34/2020).
La sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati entro il 31 agosto 2020, inclusi quelli per i quali sia intervenuta, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
L’INPS ha, inoltre, chiarito che la sospensione interessa tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’Istituto stesso in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, tra cui:
• NASpI;
• DISCOLL;
• disoccupazione agricola;
• anticipazione NASpI;
• TFR del Fondo di Garanzia;
• integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, assegno ordinario, assegno di solidarietà);
• malattia e maternità
 

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