Sentenza: Tribunale di Civitavecchia 04 aprile 2020
Se le spese di rifacimento della pavimentazione non sono state attribuite sul presupposto dell’usura causata dal tempo o dagli agenti atmosferici, la spesa va rapportata per un terzo a carico di coloro che hanno l’uso esclusivo delle terrazze e per due terzi a carico dei condomini proprietari delle unità immobiliari cui servono da copertura.