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Sentenza: Cassazione 23 aprile 2020, n. 8112

Nel contratto a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità parziale della prestazione dovuta da una delle parti, è solo la parte creditrice della prestazione divenuta parzialmente impossibile che ha il diritto di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1464 c.c. e che quindi può, in difetto di un interesse apprezzabile all’adempimento parziale, recedere dal contratto invece che usufruire di una riduzione della sua prestazione.

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