Sentenza: Cassazione 25 febbraio 2020, n. 5062
Se è presente un credito a favore dell’ex amministratore, esso deve offrire la prova degli esborsi effettuati. Solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore